Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2006.148

Omissione, da parte di un datore di lavoro, di riversare all'ufficio competente le ritenute dei contributi paritetici impgiegandoli invece per proprio profitto.

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.11.2006, PRPEN

Titolo:

Omissione, da parte di un datore di lavoro, di riversare all'ufficio competente le ritenute dei contributi paritetici impgiegandoli invece per proprio profitto.

CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO

art. 8 cpv. 1 LAVS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.148/CEG

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da: di1

prevenuta colpevole di infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per essersi sottratta, durante il periodo 1.1.2003-31.12.2003, a __________, nella sua qualità di amministratrice unica della __________ e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi paritetici AVS/AD/AF, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a proprio profitto o di terzi le ritenute dei contributi paritetici di complessivi fr. 4'857.50;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS;

perseguita con decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. DA 1316/2006 del, AINQ1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'857.50, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 28 marzo 2006;

indetto il dibattimento 7 novembre 2006, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal DI 1, mentre il AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti Il teste __________ , detto anche __________, __________, cittadino italiano, in __________, non coniugato, taxista,

il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita, postulando altresì la rifusione di ripetibili;

per ultimo l'accusata;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di infrazione la LF su l'assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti, per essersi sottratta, durante il periodo 1.1.2003-31.12.2003, a __________, nella sua qualità di amministratrice unica della __________ e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi paritetici AVS/AD/AF, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a proprio profitto o di terzi le ritenute dei contributi paritetici di complessivi fr. 4'857.50?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere riconosciute le pretese della CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6. Devono essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?

7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, affermativamente al quesito posto sub 6, decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di infrazione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

assegna tasse e spese, per totali fr. 250.--, allo Stato, che rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 300.— a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

CIVI 1,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.