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10.2006.2

Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.2

Data decisione, Autorità: 08.03.2007, PRPEN

Titolo:

Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 CPS

Incarto n.

10.2006.2

DA

Bellinzona marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

- a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

- a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4349/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2005;

indetto il dibattimento 8 marzo 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, DI 1, __________, il quale evidenzia innanzitutto la particolare situazione famigliare, irta di ostacoli da superare, in cui era venuta a trovarsi la sua assistita al momento della commissione dei reati (una figlia in affidamento e altri due figli, ancora minorenni, da accudire da sola, dei quali uno di appena un anno; stress professionale; controlli della Commissione tutoria regionale per la figlia in affidamento; ecc.). Il difensore non contesta altrimenti i capi di imputazione ripresi nel decreto d’accusa del Procuratore pubblico, ma chiede, in modifica della proposta di pena formulata dal Magistrato inquirente, che l’imputata venga condannata a prestare lavori di pubblica utilità, al limite anche mediante relativa condanna non sospesa condizionalmente, e che si prescinda per il resto dal comminarle una multa, vista la sua precaria situazione patrimoniale, peraltro risultante dalla documentazione acquisita agli atti ;

sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale auspica di poter rimediare allo sbaglio potendo prestare lavori di pubblica utilità;

posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

1.E’, __________, autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,

per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

- a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar; e

- a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar?

2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente (per una o per entrambe le infrazioni rilevate), quale pena deve esserle comminata?

3. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pecuniaria o a un lavoro di pubblica utilità, la condannata deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; art. 35 segg., 42 segg., 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e meglio:

- a Locarno il 05.05.2005, alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

- a Sant'Antonino il 07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

condanna ACCU 1,

1. a un lavoro di pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.00 (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (fr. 900.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 35, Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 22 — letto nella versione del 1 maggio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.