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10.2006.204

appropriarsi di fr. 200.-- rinvenuti presso un bancomat e appartenenti a terzi

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.204

Data decisione, Autorità: 11.10.2006, PRPEN

Titolo:

appropriarsi di fr. 200.-- rinvenuti presso un bancomat e appartenenti a terzi

APPROPRIAZIONE SEMPLICE

art. 137 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.204

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di appropriazione semplice di lieve entità

per essersi, il __________ (recte __________), presso il bancomat __________ di __________ a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriata dell’importo di CHF 200.- rinvenuto presso il bancomat dove la legittima proprietaria l’aveva dimenticato, essendosi la stessa allontanata prima che il denaro fosse erogato, somma non recuperata;

reato previsto dall’art. 137 cifra 1 CP richiamato l'art. 172ter CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 1456/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 200.--, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 11 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita la parte civile, la quale chiede il versamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento e per il resto si rimette al giudizio del giudice;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di appropriazione indebita di lieve entità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 200.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 137 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di appropriazione semplice di lieve entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1456/2006 del 10 aprile 2006.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.-;

1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

assegna alla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 200.- a titolo di risarcimento.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 172ter — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.