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10.2006.215

circolazione in stato di ebrietà pronunciato e incidente della circolazione, opposizione alla prova del sangue

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.215

Data decisione, Autorità: 19.10.2006, PRPEN

Titolo:

circolazione in stato di ebrietà pronunciato e incidente della circolazione, opposizione alla prova del sangue

ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 91a cpv. 1 LCSTR

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.

10.2006.215

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per avere condotto l’autovettura Chrysler targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 7 marzo 2006 concludente per uno stato di ebrietà “pronunciato”, malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ (recte: __________) il 7 marzo 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 7 marzo 2006;

reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’antistante barriera ivi esistente all’uscita di un parcheggio;

fatti avvenuti a __________ (recte: __________) il 7 marzo 2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio 2006 n. DA 1633/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da tutti i capi d’imputazione, rilevando anzitutto come il luogo dove si sono svolti i fatti sia un’area privata non soggetta alla LCStr, delimitata da barriere e da un cartello indicante il divieto di parcheggio. Rileva inoltre come sia stato appurato con l’istruttoria che l’imputato ha chiamato la moglie per farsi venire a prendere e egli non ha propriamente cozzato la barriera, ma l’ha semplicemente toccata. Osserva infine che lo stato d’animo del suo assistito era, quella sera, fortemente influenzato dalla notizia inaspettata del repentino aggravamento dello stato di salute del padre, deceduto un paio di settimane dopo. Questo fatto ha sicuramente influito sugli accertamenti effettuati dai medici, che non possono dunque essere ritenuti vincolanti. Non postula il riconoscimento di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

1.3 Infrazione alle norme della circolazione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo accertato:

- che lo stato d’animo dell’imputato la sera dei fatti era stato fortemente influenzato dall’annuncio inaspettato che il proprio padre si trovava in punto di morte;

- che l’imputato non è bevitore abituale;

- che l’imputato è giunto con il proprio veicolo sull’area in questione, ma alla cui guida sedeva l’amica che poi ha improvvisamente deciso di tornarsene a casa a piedi;

- che l’imputato ha chiamato la moglie (abitante a 1.5 km di distanza) prima di mettersi al volante della propria vettura chiedendole di venire subito a prenderlo;

- che egli intendeva semplicemente spostare il veicolo sull’area del parcheggio e recarsi alla barriera, luogo ove avrebbe atteso la moglie, in arrivo, alla quale intendeva affidare il mezzo;

- che l’imputato non aveva alcuna intenzione di guidare oltre la barriera;

- che egli non ha cozzato contro la barriera ma l’ha piuttosto toccata con il proprio veicolo, facendola alzare leggermente;

- che i fatti si sono svolti nel parcheggio di un albergo, delimitato da barriere abbassate e da cartelli che vietano la sosta alle persone non autorizzate, in un orario in cui non vi era nessuno in giro, su una tratta di pochi metri e senza che vi fossero rischi per altri utenti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per avere, ad __________ il 7 marzo 2006, condotto l’autovettura Chrysler targata __________ sul parcheggio dell’LESA 2 di __________, essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 7 marzo 2006 concludente per uno stato di inattitudine “pronunciato”, malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per analogo reato;

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr

per essersi, a __________ il 7 marzo 2006, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

3. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC,

per avere, ad __________ il 7 marzo 2006, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida andando a toccare l’antistante barriera piazzata all’uscita del parcheggio;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 1540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 91 e Art. 91a — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2 e Art. 3 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.