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10.2006.272

Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 1.83) e cozzare contro il cordolo di un marciapiede

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.272

Data decisione, Autorità: 01.02.2007, PRPEN

Titolo:

Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 1.83) e cozzare contro il cordolo di un marciapiede

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2006.272

DA

Bellinzona febbraio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1.guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.83 grammi per mille);

fatti avvenuti a Lugano il 22.04.2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua destra;

fatti avvenuti a Lugano il 22.04.2006;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 12 giugno 2006 n. 2046/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006;

indetto il dibattimento il 2 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale pone l’accento sul fatto che l’accusato non ha mai commesso reati, nemmeno di circolazione. È da sempre una persona seria, ha lavorato in passato, ma ora non percepisce alcun reddito; di ciò occorre tener conto nella commisurazione della pena e della multa, così come per le spese e tasse di giustizia. La multa proposta dal PP è assolutamente sproporzionata e al momento attuale impossibile da pagare se non ricorrendo ad ulteriori prestiti. Precisa che i genitori gli hanno finanziato gli studi, e che gli importi ottenuti dovranno essere restituiti una volta terminati gli studi e propone quindi la riduzione della multa a massimo fr. 300.— e che venga accolta la proposta di lavori di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede espressamente e con ferma convinzione di poter scontare la sua pena con lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso una casa anziani o istituto analogo;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 guida in stato di inattitudine, per avere, a Lugano in data 22 aprile 2006, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.83 grammi per mille)?

1.2 infrazione alle norme della circolazione,

per avere, a Lugano in data 22 aprile 2006, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua destra?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e deve essere concesso il beneficio della condizionale?

3. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 Cifra 1 e 91 cpv. 1 prima frase LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

e di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2046/2006 del 12 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1. al lavoro di pubblica utilità di 128 (centoventotto) ore da effettuare;

1.1 La pena non è sospesa condizionalmente.

1.2 L’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 cpv. 1 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-- ;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese giudiziarie

fr. 700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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  • Codice penale svizzero, Art. 39 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31 e Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3 e Art. 7 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.