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10.2006.349

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.349

Data decisione, Autorità: 18.01.2007, PRPEN

Titolo:

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2006.349

DA

Bellinzona gennaio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1, __________

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, in via Cantonale, dal 27 aprile 2005 al 4.10.2005, ospitando e mantenendo __________, favorito il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata all’accusato la violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS;

sentito il difensore, il quale chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del 2005 per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.