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10.2006.510

Acquisto e consumo di cocaina.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.510

Data decisione, Autorità: 12.07.2007, PRPEN

Titolo:

Acquisto e consumo di cocaina.

ACQUISTO DI STUPEFACENTI CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19 let. a LSTUP

Incarto n.

10.2006.510

DA

Bellinzona luglio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lara Bay in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, dall’inizio dell’estate al 27 luglio 2006, in almeno tre occasioni, acquistato della cocaina da una persona risiedente presso il centro asilanti di __________, sostanza destinata all’uso personale e in parte ceduta all’amico __________, che lo aveva accompagnato in automobile dallo spacciatore;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre 2006 n. 3824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre 3. Ordina la confisca e la distruzione dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia cantonale / reperto SAD n. 63 (art. 58 CPS).

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006;

indetto il dibattimento 12 luglio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 19 giugno 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel DA a suo carico ?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena ?

3. Deve essere ordinata la confisca dei 0.8 grammi di cocaina sequestrati dalla Polizia Cantonale / reparto SAD n.63 ?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese ?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.—(trecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.—e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

ordina la confisca e la distruzione di 0.8 grammi di cocaina reperto SAD n. 63.

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziario.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
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