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10.2006.614

sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia

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Numero d'incarto: 10.2006.614

Data decisione, Autorità: 13.02.2007, PRPEN

Titolo:

sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia

GIUDIZIO

art. 277 cpv. 5 CPP-TI

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.614

DA

Bellinzona febbraio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. furto,

per avere, fra il 20 e il 21 giugno 2005 a __________ per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette, ai danni del CIVI 1 impadronendosi denaro contante per un importo dichiarato dalla parte lesa di ca. CHF 400.-, sottratto al fine di appropriarsene con cose mobili altrui;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

2. danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei danni per un importo imprecisato;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1329/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle pretese di risarcimento.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;

richiamata la sentenza di condanna emessa in data 24 ottobre 2006 in via contumaciale dal Presidente della Pretura penale;

vista la richiesta 22 novembre 2006 dell’accusato di essere citato per un nuovo dibattimento;

proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;

indetto il pubblico dibattimento in data 13 febbraio 2007, al quale l’accusato benché regolarmente citato con raccomandata 16 gennaio 2007, non è comparso né ha addotto motivo alcuno per la sua assenza, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

in applicazione dell’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiara definitivamente valida la sentenza 24 ottobre 2006 (inc. 10.2006.181) del Presidente della Pretura penale;

assegna al condannato le tasse e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.— (cento);

avverte il condannato del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso contro la dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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  • Codice penale svizzero, Art. 144 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 277 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.