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10.2007.124

Limitare la libertà di agire di un minorenne.

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Numero d'incarto: 10.2007.124

Data decisione, Autorità: 09.10.2007, PRPEN

Titolo:

Limitare la libertà di agire di un minorenne.

COAZIONE

art. 181 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2007.124

DA

Bellinzona ottobre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di coazione,

per avere, in data __________, a __________, presso la stazione ferroviaria LPT urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del minore C. S.;

reato previsto dall’art. 181 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 611/2007 di data 12 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il AINQ 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito il Sost. Procuratore pubblico il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata responsabilità ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

3. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.