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10.2007.134

Entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera

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Numero d'incarto: 10.2007.134

Data decisione, Autorità: 01.04.2008, PRPEN

Titolo:

Entrare e soggiornare illegalmente in Svizzera

ENTRATA ILLEGALE SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS art. 115 LFSTR

Incarti n.

10.2007.134

10.2007.222

DA

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

e

ACCU 2 ,

entrambe difese da: Avv. DI 1

prevenute colpevoli di 1. ACCU 1

infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

entrata illegale

per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;

soggiorno illegale

per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile 2009;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 28 marzo 2007 n. 849/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 34 e 36 CPS);

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 269 CPS;

2. ACCU 2

infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

entrata illegale

per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;

soggiorno illegale

per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 28 marzo 2007 n. 870/2007 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 1 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 65.30.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 269 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2007 dalle accusate;

indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al quale ha partecipato il difensore, mentre le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 6 marzo 2008, non sono comparse, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura dei decreti d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007?

1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

1.4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

1.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

2.1. E’ la signora ACCU 2 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007

2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 5, 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007;

condanna 1. ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di motivazione scritta);

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007;

condanna 2. ACCU 2

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte le condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 450.00 pena pecuniaria

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 105.30 spese giudiziarie

fr. - 315.30 deduzione per cauzione già versata

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.