Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2007.198

Ospitare e impiegare prostitute prive di permesso di lavoro

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.198

Data decisione, Autorità: 13.03.2008, PRPEN

Titolo:

Ospitare e impiegare prostitute prive di permesso di lavoro

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS

Incarto n.

10.2007.198

DA

Bellinzona marzo 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere ospitato e impiegato presso il Motel __________, 11 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di lavoro;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1262/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 5'400.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 2'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 maggio 2007;

indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale è comparso il difensore avv.DI 1 , mentre l’accusato, benché regolarmente citato per mezzo raccomandata del 28 dicembre 2007, non è comparso;

il Procuratore pubblico con lettera 1 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale in via preliminare si oppone all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale.

In ogni caso, dovrà essere pronunciato il proscioglimento, in primis per mancanza di prove, in via subordinata poiché occorre ritenere che la lex mitior nel caso concreto è la LStr e non la LDDS (art. 126 cpv. 4 LStr): il Messaggio all’art. 116 LStr indica chiaramente che la norma è pensata per i passatori; l’art. 117 LStr non è applicabile al caso concreto poiché non vi è impiego “in qualità di datore di lavoro”.

Nella denegatissima ipotesi di condanna trattasi di caso lieve; la pena va sensibilmente ridotta tenuto conto del brevissimo periodo di occupazione dell’accusato presso il “__________”. L’aliquota va commisurata tenendo conto del fatto che l’accusato ha due figli a carico;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

in ordine:

1. Deve essere accolta l’opposizione all’uso dibattimentale alle risultanze dell’istruzione formale?

Nel merito:

2. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 e 4 vLDDS come a decreto d’accusa n. 1262/2007 del 30 aprile 2007 oppure, in caso di lex mitior, di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 e 117 LStr?

3. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5. Devono essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1., 2., come segue ai quesiti posti sub 5 e 6; decaduti gli altri quesiti posti;

respinge l’eccezione sull’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale;

proscioglie __________

dall’accusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS) rispettivamente di infrazione alla LF sugli stranieri (art. 116 e 117 LStr);

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere fr. 500.— (cinquecento) a ACCU 1 a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.