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10.2007.241

Consumo e vendita di marijuana e hashish

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.241

Data decisione, Autorità: 20.11.2007, PRPEN

Titolo:

Consumo e vendita di marijuana e hashish

CONSUMO DI STUPEFACENTI OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 let. a LSTUP art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2007.241

DA

Bellinzona novembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Francesca Ferrara per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________ nel maggio 2006:

- procurato a un ignoto tossicodipendente, che gli aveva anticipato i soldi necessari, 3 grammi di hashish, sostanza previamente acquistata a Lugano da sconosciuti;

- offerto a __________ circa 0.5 grammi di marijuana partecipando a una fumata collettiva;

2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo maggio/luglio 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di hashish;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio 2007 n. 1646/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.-- (centoventi) corrispondente a 3 aliquote da fr. 40.-- (quaranta) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 34 e 36 CPS).

2. Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 novembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 ottobre 2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1646/2007 del 25 maggio 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 120.-- (centoventi);

1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 120.00 pena pecuniaria

fr. 150.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19 e Art. 19a — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.