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10.2007.260

Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salotto da una porta finestra

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Numero d'incarto: 10.2007.260

Data decisione, Autorità: 11.12.2007, PRPEN

Titolo:

Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salotto da una porta finestra

INGIURIA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 177 CPS art. 186 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2007.260

DA

Bellinzona dicembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, a __________ il 31 ottobre 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia strega”;

2. violazione di domicilio,

per essere, a __________ il 31 ottobre 2006, indebitamente entrato nell’abitazione di LESA 1, contro la volontà dell’avente diritto, scavalcando dapprima la ringhiera a confine con la sua proprietà, entrando poi nel giardino della querelante e, quindi, nel salotto dell’abitazione passando per la porta finestra aperta;

reati previsti dagli art. 177 e 186 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno 2007 n. 2002/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 dicembre 2007, al quale ha partecipato unicamente l’accusato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto sia dal reato di ingiuria in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS, sia da quello di violazione di domicilio, ritenuto che non si è introdotto indebitamente nella proprietà della parte lesa, in quanto vi era un tacito accordo in passato in tal senso e non è stato respinto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ingiuria,

1.2. Violazione di domicilio,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 e 186 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ingiuria, art. 177 vCPS,

2. violazione di domicilio, art. 186 vCPS,

per i fatti compiuti a __________ il 31 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2002/2007 del 18 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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