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10.2007.319

Opposizione irricevibile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.08.2007, PRPEN

Titolo:

Opposizione irricevibile

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI art. 210 CPP-TI

Incarto n.

10.2007.319

DA

Bellinzona agosto 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

DI 1

siccome

ritenuta colpevole di esercizio illecito della prostituzione e di infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

fatti

avvenuti nel periodo __________ sino al __________ a __________;

reati previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come al decreto d’accusa n. 1948/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusata;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta a __________ il __________;

che tale atto le è stato regolarmente notificato, come risulta dalla firma apposta dall’accusata sulla cartolina di avviso di ricevimento (cfr. act 3);

che detto avviso di ricevimento è ritornato al Ministero pubblico di Lugano il 10 luglio 2007 (cfr. ibidem) e che di conseguenza è stato ricevuto dall’accusata perlomento il giorno precedente;

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva, nell’ipotesi più favorevole alla prevenuta, il 24 luglio 2007;

che l’opposizione interposta da ACCU 1 il 25 luglio 2007 risulta pertanto tardiva;

che nulla muta al riguardo l’eccezione sollevata dal legale dell’accusata in quanto a seguito di un accordo tra i due Paesi gli atti giudiziari elvetici possono essere inviati in Italia direttamente alle persone coinvolte, senza dover passare tramite il consolato svizzero o per via rogatoriale;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Crema, I

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 199 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 208 e Art. 210 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.