Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2007.439

Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.439

Data decisione, Autorità: 27.05.2008, PRPEN

Titolo:

Lanciare, dopo un diverbio, un tubo di ferro contro l'avversario, colpendolo al ginocchio, provocandogli così un danno al corpo; legittima difesa discolpante

LEGITTIMA DIFESA LESIONE SEMPLICE

art. 16 cpv. 1 CPS art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.439

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a __________, il 21 settembre 2007, al termine di un diverbio, lanciandogli contro un tubo di ferro che teneva nell’abitacolo del proprio veicolo colpendolo ad un ginocchio, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 come attestato da certificato medico in atti;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 n. 3552/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il presente decreto, di 1 tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm. 76, diametro mm. 30, sequestrato dalla Polizia al momento dell’intervento (art. 69 cpv. 2 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dell’accusato;

indetto il dibattimento 27 maggio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale chiede il completo proscioglimento del suo assistito, rilevato come egli abbia agito per legittima difesa nei confronti di un’imminente aggressione fisica, senza eccedere in alcun modo i limiti imposti dalla proporzionalità. Di riflesso postula l’assunzione di tasse e spese da parte dello Stato e rivendica il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

2. Quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30 sequestratogli dalla Polizia?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 42, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, commesse agendo per eccesso di legittima difesa, art. 123 cifra 1 CPS e 16 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3552/2007 del 25 ottobre 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 610.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina la confisca e la distruzione di un tubo di ferro con impugnatura rivestita di nastro, lunghezza cm 76, diametro mm 30, sequestratogli dalla Polizia (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio Reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 610.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.