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10.2007.476

Opposizione tardiva

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.12.2007, PRPEN

Titolo:

Opposizione tardiva

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI art. 210 CPP-TI

Incarto n.

10.2007.476

DA

Bellinzona dicembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1)

DI 1

siccome

ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida;

fatti

avvenuti il __________ ad Ascona;

reati previsti dagli art. 91cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr;

e meglio come al decreto d’accusa n. 3599/2007 di data 29 ottobre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-. e delle spese giudiziarie di

fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta in data 29 novembre 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 29 ottobre 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 30 ottobre 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7 novembre 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 13 novembre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 7 novembre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 novembre 2007 seguente;

che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 29 novembre 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 208 e Art. 210 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91a — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.