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10.2007.478

Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 23.06.2008, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE INGIURIA

art. 177 CPS art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2007.478

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con epiteti vari tra i quali “canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”, “sei una merda”;

2. guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima 1,37 grammi per mille);

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;

sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;

sentito il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;

sentito da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di:

1.1 ingiuria?

1.2 guida in stato di inattitudine?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di ingiuria, ex art. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine, ex 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 2000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 36, Art. 106, Art. 177 e Art. 369 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31 e Art. 91 — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.