Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2007.483

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 02.06.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.483, 10.2007.484

DA

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

ACCU 2,

entrambi difesi da: DI 1

ACCU 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, colpito CIVI 1 con dei pugni al volto, provocandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del __________ rilasciato dall’__________,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4015/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, trattenuto CIVI 2 per una mano provocandole la distorsione menzionata nei certificati medici rilasciati dall’__________ il __________ e dal dr. __________ il __________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4016/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.00 (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.00 (novanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre 2007 dagli accusati;

indetto il dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che l’eventuale pena venga ridotta;

sentito da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Dev’essere l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1 lesioni semplici?

1.2 vie di fatto?

2. Dev’essere l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1 lesioni semplici?

2.2 vie di fatto?

3. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4. Le eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

6. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di vie di fatto, ex art. 126 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU dal reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinvia la parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 multa

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106, Art. 126 e Art. 369 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 250 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.