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10.2007.65

Portare e detenere nell'abitacolo di suna vettura un manganello e un coltello da esploratore senza essere in possesso della necessaria autorizzazione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 08.01.2008, PRPEN

Titolo:

Portare e detenere nell'abitacolo di suna vettura un manganello e un coltello da esploratore senza essere in possesso della necessaria autorizzazione

POSSESSO ILLECITO DI ARMI

art. 33 cpv. 1 LARM

Incarto n.

10.2007.65

DA

Bellinzona gennaio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un manganello e un coltello da esploratore;

fatti

avvenuti a __________ l’11 gennaio 2007;

reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 263/2007 del , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 300.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 900.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Ordina la confisca del manganello, del coltello e della pistola giocattolo sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia (art. 69 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 febbraio 2007;

indetto il dibattimento 8 gennaio 2008, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento, la restituzione degli oggetti sequestrati nonché il versamento di un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.--;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per avere, a __________ l’11 gennaio 2007, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un manganello e un coltello da esploratore?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere ordinata la confisca del manganello e del coltello oggetto di sequestro?

5. Devono essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1.; come segue ai quesiti posti sub 5. e 6.; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm);

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 250.— (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili;

ordina il dissequestro nelle mani di ACCU 1 del manganello, del coltello e della pistola giocattolo sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio federale di Polizia, Ufficio armi, Berna,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
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