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10.2007.68

Mancato pagamento del biglietto del bus

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Numero d'incarto: 10.2007.68

Data decisione, Autorità: 14.11.2007, PRPEN

Titolo:

Mancato pagamento del biglietto del bus

INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO

art. 51 LTP

CIVI 1

Incarto n.

10.2007.68

DA

Bellinzona novembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni delle autolinee CIVI 1 di Locarno;

reato previsto dall’art. 51 LTP;

fatti avvenuti a Locarno il 9 novembre 2006;

perseguita con decreto d’accusa del 19 febbraio 2007 n. 370/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2007;

indetto il dibattimento in data14 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo di raccomandata del 12 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. È ACCU 1 autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Deve essere riconosciuta la pretesa di parte civile CIVI 1?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Dichiara ACCU 1

autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 LTP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 370/2007 del 19 febbraio 2007.

Condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.-- (cento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione scritta).

Condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, Locarno l’importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento.

Avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte La condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.