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10.2007.97

colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.97

Data decisione, Autorità: 23.10.2007, PRPEN

Titolo:

colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"

LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 1 CPS art. 180 CPS

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2007.97

DA

Bellinzona ottobre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;

2. minaccia,

per avere, a __________ il 13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” e “ve la faccio pagare, vi faccio un culo così”, incusso spavento e timore a CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 123 cifra 1 e 180 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo 2007 n. 572/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2007 dal difensore;

indetto il dibattimento 23 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale osserva come siano dati i presupposti soggetti e oggettivi di entrambi reati in discussione. La deposizione della teste odierna è infatti inattendibile, contraddittoria e di comodo. Ella chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale per contro ritiene che non sia stato possibile chiarire quale delle due deposizioni chiave odierne sia più attendibile, per cui in applicazione del principio in dubio pro reo l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici. In via sussidiaria chiede la derubricazione in vie di fatto. Per quanto concerne le minacce precisa anzitutto che solo una delle tre frasi è stata rivolta alla parte civile. Inoltre essa non può essere considerata una minaccia. Per tale motivo chiede il proscioglimento anche da questo capo d’imputazione;

sentita in replica la patrocinatrice della parte civile, la quale ribadisce le sue allegazioni e domande;

viene data in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici,

1.2. Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;

2. minaccia, art. 180 CPS,

per avere, a __________ il 13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” incusso spavento e timore a CIVI 1;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 690.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 690.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.