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10.2008.102

Provocare per negligenza un incendio

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.102

Data decisione, Autorità: 16.07.2008, PRPEN

Titolo:

Provocare per negligenza un incendio

INCENDIO COLPOSO

art. 222 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.102

DA

Bellinzona luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: Avv. DI 1,

prevenuta colpevole di incendio colposo,

per avere, a __________ in data __________, provocato per negligenza l'incendio della testiera del letto che poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell'appartamento;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 799/2008 di data 27 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede che l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’imputata autrice colpevole di incendio colposo?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 799/2008 del 27 febbraio 2008;

pone le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 106, Art. 222 e Art. 369 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.