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10.2008.111

Consumare personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina

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Numero d'incarto: 10.2008.111

Data decisione, Autorità: 28.07.2008, PRPEN

Titolo:

Consumare personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina

CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19 let. a LSTUP

Incarto n.

10.2008.111

DA

Bellinzona luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo dicembre __________ / 12 febbraio __________, consumato personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo 2008 n. 973/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto il dibattimento 28 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 giugno 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto;

Servizio giuridico, Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19 e Art. 19a — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.