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10.2008.123

Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.123

Data decisione, Autorità: 09.03.2009, PRPEN

Titolo:

Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia

LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 2 CPS

Incarto n.

10.2008.123

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(DI 1)

prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,

per avere, a __________, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, , urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.- (duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto il dibattimento 9 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, , autore colpevole di:

lesioni colpose gravi,

per avere,

a, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (2) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 110.- testi

fr. 960.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106, Art. 125 e Art. 369 — letto nella versione del 1 febbraio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.