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10.2008.14

Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.14

Data decisione, Autorità: 02.09.2008, PRPEN

Titolo:

Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero

LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.14

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni colpose,

per avere, a __________ in data 18 febbraio 2007, quale agente addetto alla sicurezza durante le manifestazioni carnevalesche, effettuando una manovra di immobilizzazione definita “messa in chiave” cagionato per negligenza a CIVI 1 la frattura dell’omero sinistro (spiroide, completa, scomposta, angolata, metafiso-diafisaria distale), così come attestato dal certificato medico 30 marzo 2007 del dr. med. __________, capo clinica ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dall’incarto medico completo trasmessoci dal predetto istituto medico;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4207/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.-- (milleseicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 2 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile con il proprio patrocinatore ed il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale postula l’accoglimento integrale del decreto d’accusa, rilevando come a suo modo di vedere la messa in chiave effettuata dall’imputato sia stata una reazione decisamente sproporzionata rispetto all’atteggiamento assunto dalla parte civile. Per completezza osserva comunque come la perizia giudiziaria si sia fondata solo sulla versione dei fatti fornita dall’imputato;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale si associa alla richiesta dell’accusa e chiede che al suo cliente vengano risarcite le spese di patrocinio in conformità alla nota prodotta, nonché il danno per torto morale, da lui fissato in fr. 4'000.--;

sentito il difensore, il quale rivendica il proscioglimento del suo assistito, evidenziando come il egli si sia limitato a reagire in maniera proporzionata e conforme ai regolamenti ad un attacco verbale e fisico perpetrato dalla parte civile. Al limite è pure ipotizzabile un’interruzione del nesso di causalità adeguata da parte della vittima (cfr. Corboz, n. 7 ad art. 125). Siamo dunque di fronte ad un caso di legittima difesa esimenti, art. 15 CPS. Le pretese di parte civile vanno di riflesso respinte;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile seduta stante?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 cpv. 1, 125 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4207/2007 del 3 dicembre 2007;

carica la tassa e le spese allo Stato;

respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 320.00 spese giudiziarie

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 94 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.