Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2008.247

Circolare alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.10.2008, PRPEN

Titolo:

Circolare alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.247

DA

Bellinzona ottobre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;

fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr; in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa n. 2070/2008 di data 2 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.- (duemila).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'100.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 settembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena può beneficiare della sospensione condizionale?

4. A chi vanno caricati gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2070/2008 del 2 giugno 2008.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 2'000.-- (duemila);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1'100.-- (millecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

./. fr. 1300.00 cauzione

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 ottobre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 settembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 22 — letto nella versione del 1 maggio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.