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10.2008.264

Colpire al volto con una oggetto non identificato una persona; ottenere fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa richiedeva un pagamento

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.09.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire al volto con una oggetto non identificato una persona; ottenere fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa richiedeva un pagamento

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UN CONCORDATO GIUDIZIALE VIE DI FATTO

art. 123 cf. 1 CPS art. 150 CPS

Incarto n.

10.2008.264

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a __________ in data __________, colpito al volto, con un oggetto non identificato, CIVI 1 provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 09.06.2008 del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________;

2. conseguimento fraudolento di una prestazione, per avere, senza pagare, in data __________, ottenuto fraudolentemente una prestazione e più precisamente il trasporto mediante il taxi di CIVI 1, da __________ a __________, sapendo che la stessa era data soltanto a pagamento;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno 2008 n. DA 2298/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni.

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- - 20 aliquote di fr. 30.- per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 luglio 2008;

indetto il dibattimento in data 26 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assisitito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 lesioni semplici;

1.2 conseguimento fraudolento di una prestazione

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuiniaria di fr. 600.--, 20 aliquote da fr. 30.—per aliquota, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 3.12.2007?

5.Deve essere confermato il rinvio della parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile?

6.Devono essere riconosciute delle ripetibili?

7.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1, 150 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici e di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2298/2008 del 20 giugno 2008.

Condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

§. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per le pretese di tale natura.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 600.- (20 aliquote di fr. 30.- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 03.12.2007;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.-- pena pecuniaria

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36 e Art. 369 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.