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10.2008.298

Incutere spavento a terze persone tramite messaggi via SMS; abusare di un impianto telefonico

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.298

Data decisione, Autorità: 29.10.2008, PRPEN

Titolo:

Incutere spavento a terze persone tramite messaggi via SMS; abusare di un impianto telefonico

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI MINACCIA

art. 179septies CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2008.298

DA

Bellinzona ottobre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. minaccia,

per avere, a __________ l’11 settembre 2007, incusso spavento a CIVI 1 inviando un messaggio SMS sull’utenza telefonica in uso alla stessa con la frase “amore sai che però hai commesso un grave errore che ora ti tocca pagare? mi spiace amore mio” nonché durante due colloqui telefonici con le frasi “Allora vengo su e ammazzo te e lei” e “vengo su io a prenderti per farti vedere dove spunta il sole ...”;

2. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________ l’11 settembre 2007, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare CIVI 1 selezionando, in almeno 8 circostanze tra le ore 20.15 e 20.44 l’utenza mobile (__________) in uso alla parte civile;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 179septies, 180 CP, richiamati gli artt. 42, 46 e 49 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio 2008 n. 151/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 250.-- (duecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- (cinquanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 5. Non revoca la sospensione condizionale alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico in data 4 dicembre 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46 CP).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2008

indetto il dibattimento 29 ottobre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di:

- minaccia,

- abuso di impianti di telecomunicazione,

per i fatti descritti dal decreto d’accusa del 14.01.2008?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena e l’eventuale pena può beneficiare della sospensione condizionale?

3. Le pretese di parte civile devono essere rinviate al competente foro civile?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

5. Dev’essere confermata la proposta di non revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva inflitta dal Ministero Pubblico il 4 dicembre 2006 ed in caso di risposta affermativa, ACCU 1 dev’essere ammonito?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 179septies e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di minaccia, ex art. 180 CP;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, ex art. 179septies CP;

per i fatti indicati e compiuti nel decreto di accusa n. 151/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. la parte civile viene rinviata al competente foro civile per le pretese di natura civile;

3. al pagamento di ½ delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00.

4. non revoca la sospensione condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 4 dicembre 2006, ma l’ammonisce formalmente e prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 70.00 tassa di giustizia

fr. 30.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 46, Art. 49, Art. 106, Art. 179septies, Art. 180 e Art. 369 — letto nella versione del 1 ottobre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.