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10.2008.315

Velocità eccessiva in autostrada (130 km/h invece di 80 km/h), limite dovuto a smog invernale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.315

Data decisione, Autorità: 27.11.2008, PRPEN

Titolo:

Velocità eccessiva in autostrada (130 km/h invece di 80 km/h), limite dovuto a smog invernale

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.315

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con una vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 febbraio 2008;

reato previsto dall’art. dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr. 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguita con decreto d’accusa del 4 agosto 2008 n. 2699/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 15’000.--;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’100.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 27 novembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale non contesta la legittimità della riduzione del limite di velocità, né il rilevamento della velocità, né che siano dati i presupposti oggettivi di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr. Per contro, egli contesta, in applicazione della sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato l’elemento soggettivo del reato ascritto alla sua cliente. In effetti, l’unico rimprovero che le può essere mosso è quello di non avere visto il cartello che limitava provvisoriamente la velocità a 80 km/h, ciò che, tenuto conto delle condizioni della strada, del tempo e del traffico, costituisce soltanto una negligenza lieve. La difesa chiede pertanto di derubricare il reato in infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, comminando una multa di fr. 60.-- (cifra 303.3 dell’allegato dell’OMD), prescindendo dal prelievo di tasse e spese. In via subordinata, chiede una sensibile riduzione sia delle aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia dell’ammontare delle stesse a fr. 370.--, preso atto della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova a 2 anni. Protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Trattasi di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di fr. 3’700.-- (tremilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 settembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.