Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2008.36

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 gr/oo)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.36

Data decisione, Autorità: 22.07.2008, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 gr/oo)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2008.36

DA

Bellinzona luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.15 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.46 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 26 ottobre 2007;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 28 gennaio 2008 n. 347/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 5’400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dell’accusato;

indetto il dibattimento 22 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 aprile 2008, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 347/2008 del 28 gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 5'400.-- (cinquemilaquattrocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 370.00 spese giudiziarie

fr. 1870.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.