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10.2008.382

Sottrarre un'autofurgone della ditta e condurlo senza licenza di condurre

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.382

Data decisione, Autorità: 04.02.2009, PRPEN

Titolo:

Sottrarre un'autofurgone della ditta e condurlo senza licenza di condurre

FURTO D'USO GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.382

DA

Bellinzona febbraio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di furto d'uso,

per aver sottratto l’autofurgone Toyota targato TI __________ della ditta LESA 1, per farne uso;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autofurgone suddetto sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.08.1992 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 8 settembre 2008 n. 3269/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;

indetto il dibattimento 4 febbraio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. furto d’uso

1.2. guida senza licenza o malgrado la revoca

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto d'uso e di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3269/2008 del 8 settembre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 febbraio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.