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10.2008.86

Avventore che danneggia oggetti e mobili presenti in un esercizio pubblico e minaccia una persona dicendo "ti ammazzo"

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.86

Data decisione, Autorità: 01.09.2008, PRPEN

Titolo:

Avventore che danneggia oggetti e mobili presenti in un esercizio pubblico e minaccia una persona dicendo "ti ammazzo"

DANNEGGIAMENTO MINACCIA

art. 144 cpv. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.86

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di

1. danneggiamento,

per avere, in data 24 settembre 2004, a __________, presso il Bar __________, intenzionalmente deteriorato alcuni portaceneri, nonché distrutto due tavolini in vetro, bicchieri e bottiglie varie, in danno a CIVI 1, per un valore imprecisato;

2. minaccia,

per avere, nelle suindicate circostanze di tempo e luogo, proferendo il termine “ti ammazzo”, incusso spavento a CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP;

richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 8 agosto 2005 n. 2902/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro per le pretese di tale natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 agosto 2005;

richiamate la decisione __________ della Pretura penale (inc. __________) e la sentenza __________ della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, Lugano;

indetto il dibattimento in data 1. settembre 2008, al quale l’accusato ha preso parte dall’inizio fino a parte del suo interrogatorio, quando egli ha improvvisamente lasciato l’aula dichiarando di non stare bene e che era sua intenzione recarsi dal proprio medico soggiungendo altresì chiaramente di pur continuare e di decidere; al dibattimento ha inoltre partecipato il patrono di parte civile, __________, __________, e l’interprete; mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 giugno 2008, ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data lettura del decreto d'accusa;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato e, dal momento del suo abbandono dell’aula, nelle forme contumaciali;

sentito il patrono di parte civile, __________, __________, la quale, alla luce della decisione della CCRP, in particolare del suo considerando 3f, postula la condanna del prevenuto al pagamento delle somme di fr. 979.15 per le spese precedenti il primo dibattimento, di fr. 812.50 per il patrocinio durante il primo dibattimento, di fr. 125.- per la preparazione dell’odierno processo e un montante a copertura delle spese di patrocinio durante l’odierno dibattimento alla tariffa di fr. 250.-/h;

posti a giudizio, con il consenso del patrocinatore della parte civile, i seguenti quesiti:

1. Quale pena deve essere inflitta a ACCU 1, __________, autore colpevole di minaccia per i fatti del 24 settembre 2004, consumatisi a __________, e meglio come descritto nella sentenza __________ della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, Lugano?

2. In caso di pena pecuniaria, di pena a lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili del procedimento di cui all’inc. __________ rispettivamente del presente procedimento.

Letti ed esaminati gli atti;

Preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 e 180 CP, 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

preso atto della colpevolezza di ACCU 1, per il reato di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2902/2005 del 8 agosto 2005;

condanna ACCU 1,

1. alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 120.00 (centoventi);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.00 (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 310.00 (trecentodieci), considerato che fr. 420.00 corrispondono alle spese del procedimento penale di cui all’inc. __________ della Pretura penale e fr. 100.00 a quelle del presente procedimento. A carico dello Stato resta la somma di fr. 210.00 equivalente alla metà delle spese processuali del primo processo (fr. 300.- per le spese dipendenti dal decreto di accusa e fr. 120.- per oneri processuali del primo dibattimento), mentre gli oneri dell’odierno processo sono interamente a carico dell’accusato;

4. ACCU 1 rifonderà inoltre a CIVI 1 la somma di fr. 1’200.- a titolo di ripetibili relativamente all’inc. __________ di questa Pretura penale e fr. 600.- a titolo di ripetibili attinenti al procedimento odierno.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 175.00 tassa di giustizia

fr. 125.00 spese giudiziarie

fr. 10.00 testi

fr. 410.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 10.00 testi

fr. 210.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, Art. 144, Art. 180 e Art. 369 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.