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10.2009.137

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (cittadino italiano); proscioglimento, in virtù della libera circolazione totale delle persone

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 10.2009.137

Data decisione, Autorità: 24.03.2009, PRPEN

Titolo:

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (cittadino italiano); proscioglimento, in virtù della libera circolazione totale delle persone

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

10.2009.137

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza con motivazione

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino italiano __________, non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera poiché privo del necessario permesso di lavoro;

fatti avvenuti nel periodo dal 01.03.2008 al 31.07.2008 a Lugano;

reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 853/2009 di data 23 febbraio 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'900.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 aprile 2009;

preso atto che con lettera 23 marzo 2009 il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che per l’art. 2 cpv. 1 LStr la legge medesima si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera;

che giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’allegato I all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALCP), fatte salve le disposizioni del periodo transitorio, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente in conformità delle regole previste dall’allegato stesso;

che in altre parole queste persone, trascorso il periodo transitorio, hanno un diritto generale al soggiorno e all’esercizio di un’attività economica e quindi un diritto all’ottenimento dei relativi permessi;

che nei loro confronti il rilascio del permesso non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo (cfr. DTF 134 IV 57; Spescha, Thür, Zünd, Bolzli, Migrationsrecht, N. 7 all’art. 115 LStr);

che in definitiva per questa categoria di cittadini il soggiorno e l’esercizio dell’attività lucrativa, a titolo indipendente e non, sono leciti anche senza il possesso del permesso;

che il periodo transitorio per i cittadini CE 17-AELS, fra i quali sono da annoverare gli italiani, si è concluso il 31 maggio 2007;

che dal 1° giugno 2007 fra l’Italia e la Svizzera vige quindi la libera circolazione totale della persone con l’applicazione dei diritti citati sopra;

che per questo motivo l’attività lavorativa di __________ fra il 1° marzo 2008 e il 31 luglio 2008 non poteva essere illecita;

che di conseguenza non si può rimproverare all’accusato di avere impiegato una persona non autorizzata a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (cfr. DTF 134 IV 57 in particolare pag. 59 in alto);

che ACCU 1 deve pertanto essere prosciolto dal relativo addebito;

che, vista la rinuncia del Procuratore pubblico a presentarsi in aula, la decisione, favorevole all’imputato, può essere presa, per una questione di economia processuale, senza procedere al dibattimento;

visti gli art. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 853/2009 del 23 febbraio 2009.

prescinde dal prelevare oneri di giudizio.

avverte le parti che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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