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10.2009.176

Velocità eccessiva in autostrada (132 km/h invece di 80 km/h)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.176

Data decisione, Autorità: 11.12.2009, PRPEN

Titolo:

Velocità eccessiva in autostrada (132 km/h invece di 80 km/h)

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2009.176

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 132 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 20 dicembre 2008;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1076/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 350.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10’500.--;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'100.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 dicembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta i fatti ma espone le circostanze, molto gravi, che hanno indotto il suo assistito a superare i limiti consentiti, chiede pertanto che trovi applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS e, in via subordinata, l’art. 18 cpv. 1 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Può qui trovare applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS o, in via sussidiaria, l’art. 18 cpv. 1 CPS?

3. Quale deve essere l’eventuale pena?

4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 13, 18, 47 e 48 CPS, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2, 100 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

avendo preso atto che le circostanze nelle quali è stato commesso il reato sono eccezionali al punto tale da ridurre sensibilmente la colpa dell’accusato, pur non arrivando ad intaccare la gravità oggettiva dei fatti. In effetti dolorosissimi eventi familiari avvenuti qualche tempo prima, combinati con la situazione d’urgenza venutasi a creare il giorno dell’infrazione, hanno portato comprensibilmente il prevenuto a reagire in preda a forte angustia;

avendo inoltre, a titolo abbondanziale, constatato che nella fattispecie sarebbero verosimilmente pure dati gli estremi di uno stato di necessità putativo, che, seppur fondato su errore oggettivamente evitabile, porterebbe ad un’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 CPS. La questione non necessita qui di essere approfondita, per cui può essere lasciata aperta;

che l’eccezionalità ed unicità del contesto nel quale sono avvenuti i fatti impone una massiccia riduzione della pena proposta;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1076/2009 del 9 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), per un totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1’100.-- (millecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 170.00 spese giudiziarie

fr. 1470.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.