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10.2009.183

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.183

Data decisione, Autorità: 29.09.2009, PRPEN

Titolo:

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.183

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a __________, presso l’Hotel __________, il __________, agendo in stato di scemata imputabilità dovuta al consumo di alcool, investendola d’impeto con una spallata al petto e facendola sbattere contro la parete e quindi cadere a terra, intenzionalmente procurato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificati medici in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1214/2009 di data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5. Decreta non doversi procedere contro l'accusato per titolo di lesioni gravi per insufficienza di prove, rispettivamente per i reati contro l'onore per inesistenza degli estremi di reato;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, poiché non vi è assolutamente la prova che egli sia l’autore del reato; in via subordinata chiede il proscioglimento per incapacità (art. 19 cpv. 1 CP) e in via ancor più subordinata la derubricazione a lesioni colpose o vie di fatto con conseguente riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il pagamento di € 1'625.43 per spese di terapia e di fr. 9'014.- per spese di patrocinio;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1214/2009 del 9 marzo 2009.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 600.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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