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10.2009.194

Schiaffeggiare una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.09.2009, PRPEN

Titolo:

Schiaffeggiare una persona

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.194

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di vie di fatto,

per avere, a __________, l’11.11.2007, schiaffeggiato CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 99/2009 di data 19 gennaio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

2 (due)

giorni.

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese

dinatura civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 17 settembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente; mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3 . Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di € 781.40 a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 126 cpv. 1 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 99/2009 del 19 gennaio 2009.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.