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10.2009.241

Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.241

Data decisione, Autorità: 12.10.2009, PRPEN

Titolo:

Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete

APPROPRIAZIONE SEMPLICE

art. 137 cf. 1 e 2 CPS

Incarto n.

10.2009.241/GIS

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di appropriazione semplice,

per essersi appropriato, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2008;

reato previsto dall'art. 137 cifra 1 e 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 1359/2009 di data 30 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 ottobre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 settembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E` ACCU 1, , autore colpevole di:

appropriazione semplice,

per essersi appropriato, a __________ il __________ 2008

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 137 cifra 1 e 2 CPS; 9 e segg, 273 e segg. CPP,39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione semplice,

per essersi appropriato, a __________ il __________ 2008;

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1’500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

./. fr. 2'000.00 cauzione

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 e Art. 277 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.