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10.2009.306

Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 08.09.2010, PRPEN

Titolo:

Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE TARGA DI CONTROLLO

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 96 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2009.306

DA

Bellinzona settembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC

per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile,

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

2. ripetuto abuso delle targhe

per aver ripetutamente condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie __________ , malgrado fossero scadute dal __________;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;

perseguita con decreto d’accusa del 18 maggio 2009 n. 2339/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 settembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore, emntre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusata autrice colpevole di

1.1 circolazione senza assicurazione RC;

1.2 ripetuto abuso delle targhe

1.3 divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge (pto 2 del decreto)

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 96 e 97 LCStr, 96 OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dai reati di condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, art. 96 cifra 1 LCStr., e abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr., per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge, art. 96 cifra 1 LS e 96 OETV., per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009 (pto 2);

condanna ACCU 1

alla multa di fr. 140.00 (centoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

carica allo Stato le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 140.00 multa

fr. 140.00 totale

./. fr. 800.00 cauzione

fr. 660.00 a favore di ACCU 1

Distinta spese a carico di dello Stato,

fr. 125.00 tassa di giustizia

fr. 225.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, Art. 96 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 aprile 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2017, 4 aprile 2017, 7 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 settembre 2018, 1 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 1 giugno 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 settembre 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025, 1 maggio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026, 30 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91, Art. 96 e Art. 97 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.