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10.2009.426

Usare violenza e minaccia di grave danno o intralciare in altro modo la libertà d'agire

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.426

Data decisione, Autorità: 10.03.2010, PRPEN

Titolo:

Usare violenza e minaccia di grave danno o intralciare in altro modo la libertà d'agire

COAZIONE SESSUALE

art. 181 CPS

Incarto n.

10.2009.426

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1 __________

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di coazione

per avere, usando violenza e minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto

e meglio, a __________, dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009 a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza presso il proprio appartamento in via __________, rispettivamente che gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole” nonché in data __________2009 gettandola sul divano, tenendola per la bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1e per timore a trascorrere la notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla finestra;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 181 CP; richiamati gli artt. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 13 luglio 2009 n. 3031/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 6 (sei).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 marzo 2010, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, il quale viene corretto dando atto che la detenzione è durata 5 giorni (dal 20 al 24 aprile 2009) e che i fatti si sono realizzati il 29 gennaio 2009 e la notte del 13-14 aprile 2009;

sentita una teste;

sentiti il Procuratore pubblico ed il patrocinatore della parte civile, che chiedono la conferma del decreto d’accusa, mentre la difesa chiede il proscioglimento del prorpio assistito;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

5. Devono essere accolte le pretese civili fatte valere oggi?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di coazione, ex art. 181 CP,

per avere, usando violenza e minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la libertà d’agire, costretto CIVI 1 a fare, tollerare, omettere un atto

e meglio, a __________, dicendole che l’avrebbe mandata al cimitero, fatto redigere in data __________2009 a CIVI 1 degli scritti in cui attestava che “gli permetteva la permanenza presso il proprio appartamento in via __________” rispettivamente “che gli era debitrice di euro 1500 e che era stata assista in maniera amorevole” nonché nella notte del __________.2009 gettandola sul divano, tenendola per la bocca, trascinandola in cucina, costretto CIVI 1 per timore a trascorrere la notte in stanza senza uscire chiedendo aiuto il mattino seguente dalla finestra;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 2'700.00 (duemilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 5 (cinque).

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00.

Rinvia al foro civile le pretese di parte civile per il torto morale;

assegna fr. 1'000.00 di ripetibili alla parte civile;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 106, Art. 181 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.