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10.2009.466

Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.466

Data decisione, Autorità: 11.03.2010, PRPEN

Titolo:

Disturbare la pubblica quiete a causa dello stato di ubriachezza

ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

art. 7 LOP

Incarto n.

10.2009.466

DA

Bellinzona marzo 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ubriachezza molesta,

per avere, a __________, il 7 giugno 2009, verso le ore 03.45, in stato d’ubriachezza sulla pubblica via, disturbato la pubblica quiete con atti e clamori tali da provocare l’intervento della Polizia;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 7 LOP, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 24 luglio 2009 n. 3240/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 11 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritenuto che non sussistono prove del fatto che la sua cliente abbia disturbato la quiete pubblica;

sentita da ultimo l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di ubriachezza molesta per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CPS; 7 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

ubriachezza molesta, art. 7 LOP,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3240/2009 del 24 luglio 2009;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera, Art. 7 — letto nella versione del 1 novembre 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012 e 19 dicembre 2020.