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10.2009.55

Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.55

Data decisione, Autorità: 29.04.2010, PRPEN

Titolo:

Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR

Incarto n.

10.2009.55

DA

Bellinzona aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali),

per avere, dal 1. febbraio 2008 al 26 marzo 2008, a __________, in correità con __________, ognuno con proprio ruolo, in qualità di gerente del locale notturno __________ e proprietario dello stabile nel quale il medesimo è ubicato, permettendo che la società __________, alla quale egli aveva affidato la gestione di detto locale, e per essa __________, assumesse presso il citato night club __________, cittadina dominicana, facilitato ed aiutato il soggiorno illegale di una straniera;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4940/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come non vi sia alcuna prova che la signora __________ sia stata assunta presso il locale in questione. Anzi in base all’odierna deposizione della teste ritiene dimostrato il contrario. Ad ogni modo il reato non è nemmeno adempito soggettivamente poiché il prevenuto non sapeva né poteva sapere il quale veste era presente nel locale la citata signora;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42. segg. CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4940/2008 del 15 dicembre 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona (per conoscenza).

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 teste

fr. 430.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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