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10.2009.554

Picchiato una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.05.2010, PRPEN

Titolo:

Picchiato una persona

AGGRESSIONE

art. 123 cpv. 5 cf. 2 CPP-TI

Incarto n.

10.2009.554

DA

Bellinzona maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 __________

DI 1 __________)

prevenuto colpevole di lesioni semplici

per avere, a __________ in data 07 febbraio 2009, afferrato per i vestiti e trascinato fino all’ascensore la convivente CIVI 1 colpendola al volto con un pugno, provocandole così le lesioni attestate dai certificati medici 07.02.2009/09.2.2009 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 2 cpv. 5 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 14 settembre 2009 n. 3951/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.- (tremila), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 250.- (duecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2009;

indetto il dibattimento 21 maggio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito e si oppone alle pretese della parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 3'604.30.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3951/2009 del 14 settembre 2009.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 94 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.