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10.2009.651

Acquistare e consumare cocaina e marijuana;

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Numero d'incarto: 10.2009.651

Data decisione, Autorità: 17.08.2010, PRPEN

Titolo:

Acquistare e consumare cocaina e marijuana;

ACQUISTO DI STUPEFACENTI CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP art. 19 let. a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.651

DA

Bellinzona agosto 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, nel Luganese tra il 18 e il 19 settembre __________, fatto da tramite in diverse occasioni per l’acquisto da parte di terzi di un quantitativo imprecisato di cocaina, mettendo a disposizione di terzi l’uso del suo telefono mobile e della sua vettura;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LStup;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, nel corso dell’anno precedente al 21 ottobre __________ nel Luganese, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4760/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS) corrispondente a complessivi fr. 1'350.-

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 300.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 23.10.__________ (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2009;

indetto il dibattimento 17 agosto 2010, al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata che contesta di aver mai messo la sua vettura a disposizione di terzi per l’acquisto di stupefacente. Chiede che la pena venga ridotta e che non venga revocata la sospensione condizionale alla precedente pena per infrazione alla LDDS;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel Luganese tra il 18 e il 19 settembre __________, fatto da tramite in diverse occasioni per l’acquisto da parte di terzi di un quantitativo imprecisato di cocaina, mettendo a disposizione di terzi l’uso del suo telefono mobile e della sua vettura?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel corso dell’anno precedente al 21 ottobre __________ nel Luganese, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.00 ciascuna per complessivi fr. 300.00 decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 23 ottobre __________?

4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

- infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere, senza essere autorizzata, nel Luganese tra il 18 e il 19 settembre __________, fatto da tramite in diverse occasioni per l’acquisto da parte di terzi di un quantitativo imprecisato di cocaina, mettendo a disposizione di terzi l’uso del suo telefono mobile, e di

- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per avere, senza essere autorizzata, nel corso dell’anno precedente al 21 ottobre __________ nel Luganese, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1'200.-- (milleduecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 300.— (trecento);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna per complessivi fr. 300.-- decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 23 ottobre __________;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.