Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2009.664

Prestare in diverse occasioni il proprio telefono cellulare ad una persona per effettuare acquisti di cocaina da terzi e accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l'acquisto di stupefacente

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 31.08.2010, PRPEN

Titolo:

Prestare in diverse occasioni il proprio telefono cellulare ad una persona per effettuare acquisti di cocaina da terzi e accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l'acquisto di stupefacente

ACQUISTO DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.664/

DA

Bellinzona agosto 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, fra il __________ e il __________ nel Luganese, prestato il suo telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________ per effettuare degli acquisti di cocaina da terzi, e per aver inoltre accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l’acquisto di stupefacente;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre 2009 n. 4761/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS) corrispondente a complessivi fr. 600.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 26 novembre 2009;

indetto il dibattimento in data 31 agosto 2010, al quale sono comparse l’accusata e il suo difensore __________ DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa e chiede vengano assegnate ripetibili ai sensi dell’art. 9 CPP;

per ultima l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, fra il __________ e il __________ nel luganese, prestato il suo telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________ per effettuare degli acquisti di cocaina da terzi, e per aver inoltre accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l’acquisto di stupefacente?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì, in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue ai quesiti posti sub 4 e 5, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a Jessica Capra fr. 600.— (seicento) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione. Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.