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10.2009.77

Offendere l'onore di una persona mediante un SMS del seguente tenore "da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi"

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Numero d'incarto: 10.2009.77

Data decisione, Autorità: 15.09.2009, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di una persona mediante un SMS del seguente tenore "da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi"

INGIURIA

art. 177 CPS

Incarto n.

10.2009.77

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere, a __________ in data 30 settembre 2008, offeso l’onore di LESA 1 inviandogli un SMS del seguente tenore “da un controllo sulla tua persona ti posso dire che non sei uno stinco di santo. Molestie sess e litigi”

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 2 febbraio 2009 n. 445/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.-- (centoventi), corrispondente a 4 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 15 settembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42, 177 CPS; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 445/2009 del 2 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 120.-- (centoventi);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 570.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 120.00 spese giudiziarie

fr. 570.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.