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10.2010.184

Falsità in documenti

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.12.2012, PRPEN

Titolo:

Falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.184

DA 1428/2010

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1 , __________

(DI 1 __________)

prevenuto colpevole di falsità in documenti

per avere, nel periodo __________ - __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito un documento falso facendone altresì uso a scopo di inganno, e meglio per avere creato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, utilizzandolo quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti del suo ex datore di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;

fatti

avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 34, 42, 44, 47 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 marzo 2010 n. 1428/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’200.- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 120.- (centoventi) ciascuna (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato con protesta di CHF 3'500.- a carico del denunciante per il torto morale e le spese sostenute;

sentito per ultimo l’accusato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3. Se devono essere riconosciute le pretese risarcitorie a carico del denunciante formulate dall’accusato e, se sì, in quale misura.

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 34, 42, 47, 106, 251 cifra 1 CP; ;453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara Sergio ACCU 1

autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per avere, in data __________, presumibilmente a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere utilizzato un documento attestante il pagamento dello stipendio del mese di gennaio __________ per un importo di CHF 4'500.- lordi, servendosene quale documento di causa (doc. B dell’incarto n. __________ della Pretura di __________) nell’ambito della causa civile per pretese salariali da lui intentata nei confronti della sua ex datrice di lavoro, al fine di dimostrare uno stipendio mensile maggiorato rispetto a quanto stabilito nel relativo contratto di lavoro (doc.A dell’incarto n. __________ della Pretura __________) e di conseguenza ottenere un maggior profitto dall’esito della causa civile;

condanna ACCU 1ACCU 1

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 500.- (cinquecento).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 250.- (duecentocinquanta).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 855.- (ottocentocinquantacinque).

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

AINQ 1

PR 1, __________ (per sé e per la parte civile CIVI 1), __________)

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF 250.- multa

CHF 500.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 250.- spese giudiziarie

CHF 105.- testi

CHF 1'105.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.