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10.2010.240

Ospitare presso il proprio domicilio, impiegare del personale senza autorizzazione e concedere la guida ad una persona sprovvista di regolare licenza di condurre valida

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.05.2011, PRPEN

Titolo:

Ospitare presso il proprio domicilio, impiegare del personale senza autorizzazione e concedere la guida ad una persona sprovvista di regolare licenza di condurre valida

ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 95 cf. 1 LCSTR art. 116 cpv. 1 let. a LST art. 117 cpv. 1 LST

Incarto n.

10.2010.240

DA 1677/2010

Bellinzona maggio 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. incitazione al soggiorno illegale

per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________, sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di Polizia effettuato il 24.2.2010;

2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________” di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione;

3. circolazione senza licenza di condurre

per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________” targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o tre circostanze, tra il

20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una valida licenza di condurre;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 116 cpv. 1 lett.a), 117 cpv. 1 LStr e 95 cifra 1 LCS, richiamato l’art. 42 cpv 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1677/2010 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 60.00 (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1’000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 aprile 2010;

indetto il pubblico dibattimento il 3 maggio 2011 al quale sono comparsi l’accusato e il difensore;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito dai reati ascrittigli;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. incitazione al soggiorno illegale, per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del figlio __________ e di __________, sprovvisti di validi documenti di legittimazione, ospitandoli presso la propria abitazione di __________ dal 20.12.2009 fino al momento del controllo di Polizia effettuato il 24.2.2010?

1.2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere in qualità di datore di lavoro, impiegato presso la propria ditta di giardinaggio “__________” di __________, per lavori saltuari dal 20.12.2009 fino al 24.2.2010, il cittadino kosovaro __________ sprovvisto di qualsiasi autorizzazione?

1.3. circolazione senza licenza di condurre, per avere concesso la guida della propria autovettura marca “__________” targata TI __________, il 24.2.2010 sulla tratta __________ ed in altre due o tre circostanze, tra il 20.12.09 ed il 24.2.10 per delle tratte imprecisate nel Cantone Ticino, a __________ malgrado quest’ultimo fosse sprovvisto di una valida licenza di condurre?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 e segg. CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU dalle accuse di incitazione al soggiorno illegale, art. 116 cpv. 1 a LStr, impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCS, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 1677/2010 del 12 aprile 2010.

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 42, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.