Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2010.414

Tacciare qualcuno di razzista e tentare di costringere una persona a firmare una lettera

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.414

Data decisione, Autorità: 22.12.2011, PRPEN

Titolo:

Tacciare qualcuno di razzista e tentare di costringere una persona a firmare una lettera

COAZIONE INGIURIA

art. 177 CPS art. 181 CPS

Incarto n.

10.2010.414

DA 3154/2010

Bellinzona dicembre 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difensore: DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. ingiuria

per avere, a __________, in data 2 marzo 2010 tacciando CIVI 1 di razzista, offeso il di lui onore;

2. coazione

per avere, usando minaccia di grave danno contro la sua persona tentato di costringere CIVI 1 a firmare una lettera e meglio a Chiasso, presso la sede del __________, in data 2 marzo 2010, esprimendosi nei seguenti termini:

“ se non firmi la lettera finisci male, se non firmi finisci male, ti faccio smettere io di scrivere, dopu ta scrivat con la boca, ti do un colpo e la tua testa rotolerà, se non la smette di scrivere il nome del mio locale potrebbe avere la bocca per parlare ma non le dita per scrivere”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli artt. 177, 181 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP ;

perseguito con decreto d’accusa del 15 luglio 2010 n. 3154/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.- (ottanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2010 dall'accusato;

la giudice precisa che il capo d’imputazione n. 2 coazione è da intendere, come del resto si evince dal contenuto della descrizione dei fatti, un tentativo di coazione (art. 22 CP);

sentita l’avvocato di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto dal capo d’imputazione di tentativo di coazione non essendo dati i presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l’imputato è autore colpevole di

1.1. ingiuria

1.2. coazione

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

3. Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 22, 42 cpv. 1 e 4, 177, 181 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.

proscioglie ACCU 1,

dal reato di tentativo di coazione, art. 181 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.- (quattrocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- con motivazione scritta e di fr. 450.- senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- potrebbe essere a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

si dà atto che il rinvio delle pretese civili al competente foro, non essendo state contestate, è cresciuto in giudicato;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 22, Art. 42, Art. 106, Art. 177, Art. 181 e Art. 369 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.