Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2010.429

Lesioni semplici

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.12.2012, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.429

DA 3417/2010

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1 __________

difensore: DI 1, __________

prevenuto colpevole di lesioni semplici (caso poco grave)

per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avergli dato diversi pugni al volto, dapprima mentre l’auto su cui circolava la vittima era ferma ed in seguito aggrappandosi al veicolo continuando a colpirlo al volto e al gomito, provocandogli in tal modo diverse ferite (contusione facciale, escoriazioni del viso, esiti da epitassi e contusione del gomito sinistro; cfr. certificato medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2010 n. 3417/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'300.- (milletrecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 agosto 2010 dall'accusato;

sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

lesioni semplici (caso poco grave)

per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avergli dato diversi pugni al volto, dapprima mentre l’auto su cui circolava la vittima era ferma ed in seguito aggrappandosi al veicolo continuando a colpirlo al volto e al gomito, provocandogli in tal modo diverse ferite (contusione facciale, escoriazioni del viso, esiti da epitassi e contusione del gomito sinistro; cfr. certificato medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP.

2. Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;

3. A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg., 106, 123 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici (caso poco grave, art. 123 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa 4 agosto 2010.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 660.- allo Stato.

Qu

alora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la

relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

DI 1

- per raccomandata

AINQ 1

CIVI 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 110.- testi

fr. 660.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 94 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.