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10.2010.485

Soggiorno senza valido certificato e permesso della Polizia degli stranieri

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 02.12.2010, PRPEN

Titolo:

Soggiorno senza valido certificato e permesso della Polizia degli stranieri

ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI

art. 115 cpv. 1 LST

Incarto n.

10.2010.485

DA

Bellinzona dicembre 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri

soggiorno illegale

per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/11 agosto 2010, senza essere in possesso di un certificato valido di legittimazione né di un permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 3722/2010 di data 23 agosto 2010 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta) con l'avvertenza che in caso di mancto pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) - 30 (trenta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15.01.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47 CP; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara autore colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile 2010/19 luglio 2010 (giorno del suo matrimonio), poiché il suo permesso N era scaduto il 28 aprile 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona;

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47 e Art. 369 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.